Art. 50
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[1]Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori e dei trasporti a grande velocita', il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori puo', previo parere del Consiglio generale del traffico, essere diminuito in relazione alle norme contenute nell'art. 47.
[2]Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vigore all'atto dell'applicazione della presente legge, non puo' essere diminuito di una coppia se non quando il numero dei treni viaggiatori, in base al detto orario, sia superiore, di due o piu' coppie, a quello determinato con le norme di cui agli articoli 47 e 49. In tal caso sara' sentito il Consiglio generale del traffico.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
