Art. 50
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[1]Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori, il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori puo' essere diminuito in relazione alle norme contenute nell' articolo 47.
[2]Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vigore all'atto dell'applicazione della presente legge, non puo' essere diminuito di una coppia se non quando il numero dei treni viaggiatori, in base al detto orario, sia superiore di due o piu' coppie, a quello determinato con le norme di cui agli articoli 47 e 49.
[3]((E' in facolta' dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di escludere dalla composizione dei treni viaggiatori delle linee secondarie e dai treni accelerati, omnibus, misti e locali delle linee principali le vetture di 1ª o quelle di 2ª classe. I treni misti possono avere anche la sola 3ª classe)).
[4]Pei treni suddetti sara', ove occorra, provveduto per separare dagli altri viaggiatori quelli muniti di biglietto valevole per la prima classe.
Testo in vigore dal 21 marzo 1916 al 15 gennaio 1932
