Art. 50
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[1]((Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori, il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori puo' essere diminuito in relazione alle norme contenute nell' articolo 47.
[2]Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vigore all'atto dell'applicazione della presente legge, non puo' essere diminuito di una coppia se non quando il numero dei treni viaggiatori, in base al detto orario, sia superiore di due o piu' coppie, a quello determinato con le norme di cui agli articoli 47 e 49.
[3]I treni viaggiatori delle linee, secondarie e quelli delle linee principali ai quali siano applicate tariffe ridotte hanno soltanto la seconda o la terza classe. I treni accelerati ed omnibus delle linee, principali possono avere soltanto la seconda e la terza classe; quelli misti anche la sola terza.
[4]Pei treni suddetti sara', ove occorra, provveduto per separare dagli altri viaggiatori quelli muniti di biglietto valevole per la prima classe)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 21 marzo 1916
