Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912. Leggi il testo vigente →

[1]Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

[2]Entro un anno dalla decorrenza che sara' stabilita col decreto di cui all'art. 85 della presente legge saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti, con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica.

[3]Ogni modificazione alle dette piante sara' approvata con le medesime forme e garentie.

[4]I decreti Reali di cui al 2° e al 3° comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

[5]Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sara' fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubblici.

[6]Al conto consuntivo di ciascun esercizio sara' allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art53 · fonte del testo