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[1]Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse ed il Consiglio dei ministri.

[2]((Il numero dei posti per ciascun grado dei ruoli organici del personale degli uffici, escluso il subalterno, e' stabilito con decreto Reale; per i ruoli organici del personale esecutivo, nonche' del personale subalterno degli uffici e del personale navigante e' stabilito con deliberazione del Consiglio d'amministrazione approvata dal ministro e pubblicata nel bollettino ufficiale)).

[3]Ogni modificazione alle dette piante sara' approvata con le medesime forme e garentie.

[4]((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 13 AGOSTO 1917, N. 1393)).

[5]((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 13 AGOSTO 1917, N. 1393)).

[6]Al conto consuntivo di ciascun esercizio sara' allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente)).

Testo in vigore dal 23 settembre 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 settembre 1917

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 23 settembre 1917. 100 parole tolte, 76 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Entro un anno dalla decorrenza che sara' stabilita col decreto di cui all'art. 85 della presente legge saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti, con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualificaaggiunto: Il numero dei posti per ciascun grado dei ruoli organici del personale degli uffici, escluso il subalterno, e' stabilito con decreto Reale; per i ruoli organici del personale esecutivo, nonche' del personale subalterno degli uffici e del personale navigante e' stabilito con deliberazione del Consiglio d'amministrazione approvata dal ministro e pubblicata nel bollettino ufficiale.

tolto: I decreti Reali di cui al 2° e al 3° comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in leggeaggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 13 AGOSTO 1917, N. 1393.

tolto: Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sara' fatta con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubbliciaggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 13 AGOSTO 1917, N. 1393.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art53 · fonte del testo