Art. 53
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[1]Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse ed il Consiglio dei ministri.
[2]((Il numero dei posti per ciascun grado dei ruoli organici del personale degli uffici, escluso il subalterno, e' stabilito con decreto Reale; per i ruoli organici del personale esecutivo, nonche' del personale subalterno degli uffici e del personale navigante e' stabilito con deliberazione del Consiglio d'amministrazione approvata dal ministro e pubblicata nel bollettino ufficiale)).
[3]Ogni modificazione alle dette piante sara' approvata con le medesime forme e garentie.
[4]((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 13 AGOSTO 1917, N. 1393)).
[5]((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 13 AGOSTO 1917, N. 1393)).
[6]Al conto consuntivo di ciascun esercizio sara' allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente)).
Testo in vigore dal 23 settembre 1917 al 16 dicembre 2009
