Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1912 al 23 settembre 1917. Leggi il testo vigente →

[1]((Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse ed il Consiglio dei ministri.

[2]Entro un anno dalla decorrenza che sara' stabilita col decreto di cui all'art. 85 della presente legge saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti, con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica.

[3]Ogni modificazione alle dette piante sara' approvata con le medesime forme e garentie.

[4]I decreti Reali di cui al 2° e al 3° comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

[5]Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sara' fatta con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubblici.

[6]Al conto consuntivo di ciascun esercizio sara' allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente)).

Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 23 settembre 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912. 3 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

… delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, tolto: udito aggiunto: uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse ed il Consiglio dei ministri.

Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sara' fatta con deliberazione del Consiglio tolto: di amministrazione aggiunto: d'amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubblici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art53 · fonte del testo