Art. 53
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[1]((Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse ed il Consiglio dei ministri.
[2]Entro un anno dalla decorrenza che sara' stabilita col decreto di cui all'art. 85 della presente legge saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti, con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica.
[3]Ogni modificazione alle dette piante sara' approvata con le medesime forme e garentie.
[4]I decreti Reali di cui al 2° e al 3° comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.
[5]Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sara' fatta con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubblici.
[6]Al conto consuntivo di ciascun esercizio sara' allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 23 settembre 1917
