Art. 60
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[1]Agli agenti di cui all'articolo precedente sara' liquidato, a seconda delle rispettive provenienze, un assegno proporzionale agli anni di servizio, colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato, o proporzionale ai versamenti fatti, giusta le disposizioni vigenti per le Casse pensioni ferroviarie. Tale assegno pero' non potra' mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell'esonerando, ne' oltrepassare la misura della pensione che gli competera' quando avra' diritto al collocamento a riposo.
[2]Agli agenti, i quali, a termine dell'art. 7, penultimo comma, della legge 12 luglio 1906, n. 332, hanno diritto soltanto ad una indennita' in caso di collocamento a riposo, sara' liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma.
[3]La stessa disposizione si applica agli agenti stabili provenienti dalle Amministrazioni sociali ferroviarie, i quali non abbiano diritto ad alcun trattamento di pensione.
[4]Siffatti assegni graveranno il bilancio dell'azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di eta' volute dagli ordinamenti che, secondo le rispettive provenienze, regolano le pensioni dei predetti funzionari e agenti, e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di eta', se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea. Raggiunti i predetti limiti di eta' si fara' luogo al collocamento a riposo di ufficio.
[5]Agli agenti provenienti dalle Amministrazioni sociali, di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, sara', all'atto del collocamento a riposo, liquidata una indennita' con le stesse norme stabilite dall'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, per i funzionari provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.
[6]I versamenti alle Casse pensioni o al tesoro per gli agenti di qualunque provenienza, verranno continuati sulla base dell'ultimo stipendio integrale, restando a carico dell'Amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l'assegno, finche', raggiunti i limiti di eta' minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo, questa possa venire liquidata, pei funzionari provenienti dalle Societa', in base alle norme stabilite dallo statuto dell'Istituto di previdenza al quale appartiene l'esonerando, e per quelli provenienti dallo Stato, su quella dell'ultimo stipendio.
[7]Nel bilancio di ogni esercizio sara' stanziata, in apposito capitolo, la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 aprile 1911, n. 310
5La L. 13 aprile 1911, n. 310, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Sono rimesse in vigore a tutto il 1915 le disposizioni degli articoli 59 e 60 della leggo 7 luglio 1907, n. 429, ed estese al personale di ogni grado e provenienza, nonche' a quello che, avente i limiti di eta' e di servizio prescritti dal citato art. 59, risultasse eccedente per effetto del riordinamento dell'amministrazione. Le suddette disposizioni degli articoli 59 e 60 della citata legge saranno applicabili anche dopo il 1915 agli agenti, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e non si trovino ancora nelle condizioni volute per il collocamento a riposo".
Testo in vigore dal 2 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
