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[1]Agli agenti di cui all'articolo precedente sara' liquidato, a seconda delle rispettive provenienze, un assegno proporzionale agli anni di servizio, colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato, o proporzionale ai versamenti fatti, giusta le disposizioni vigenti per le Casse pensioni ferroviarie. Tale assegno pero' non potra' mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell'esonerando, ne' oltrepassare la misura della pensione che gli competera' quando avra' diritto al collocamento a riposo.

[2]Agli agenti, i quali, a termine dell'art. 7, penultimo comma, della legge 12 luglio 1906, n. 332, hanno diritto soltanto ad una indennita' in caso di collocamento a riposo, sara' liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma.

[3]Siffatti assegni graveranno il bilancio dell'azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di eta' volute dagli ordinamenti che, secondo le rispettive provenienze, regolano le pensioni dei predetti funzionari e agenti, e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di eta', se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea. Raggiunti i predetti limiti di eta' si fara' luogo al collocamento a riposo di ufficio.

[4]I versamenti alle Casse pensioni o al tesoro per gli agenti di qualunque provenienza, verranno continuati sulla base dell'ultimo stipendio integrale, restando a carico dell'Amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l'assegno, finche', raggiunti i limiti di eta' minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo, questa possa venire liquidata, pei funzionari provenienti dalle Societa', in base alle norme stabilite dallo statuto dell'Istituto di previdenza al quale appartiene l'esonerando, e per quelli provenienti dallo Stato, su quella dell'ultimo stipendio.

[5]Nel bilancio di ogni esercizio sara' stanziata, in apposito capitolo, la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art60 · fonte del testo