Art. 62
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. 227 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il Consiglio generale del traffico e' chiamato a dare parere:
tolto: 1° sulle proposte per aumento o diminuzione delle tariffe ferroviarie;
tolto: 2° sulle soppressioni di tariffe in vigore;
tolto: 3° sulla istituzione di nuove tariffe a titolo di esperimento e sulla opportunita' di mantenerle o di abolirle ad esperimento finito;
tolto: 4° sulla nomenclatura e sulla classificazione delle merci;
tolto: 5° sulla interpretazione delle condizioni stabilite pei trasporti ferroviari e sulle eventuali proposte di varianti alle medesime;
tolto: 6° su ogni quesito che al Consiglio venga sottoposto, dal ministro dei lavori pubblici o dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato, circa i rapporti tra il pubblico e le ferrovie tanto nel servizio interno, quanto nei servizi cumulativi o di corrispondenza con altre amministrazioni di trasporti per terra o per acqua;
tolto: 7° su le norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'art. 39 della presente legge, e delle loro proroghe e rinnovazioni.
tolto: Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni locali, per incarico del ministro e del direttore generale, o anche di propria iniziativa, studia i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe e al movimento ferroviario, e formula voti per soddisfarli.
tolto: E' obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico sugli oggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 7 del presente articolo; se ne potra' prescindere nei casi di urgenza, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art62 · fonte del testo