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[1]Avranno diritto alla carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato i membri del Consiglio generale del traffico, e i membri delle Commissioni compartimentali, limitatamente alle linee comprese nel rispettivo compartimento.

[2]I membri del Consiglio generale del traffico, che non risiedono nella capitale del Regno, hanno diritto, inoltre, a una diaria di lire venti; e i componenti delle Commissioni compartimentali, che non risiedano nella citta' sede di compartimento, ad una diaria di lire quindici.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art84 · fonte del testo