Art. 82
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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5 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009. 211 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il personale medico alla dipendenza del relativo Ufficio centrale sanitario compie le funzioni di assistenza, di vigilanza igienica, di consulenza di accertamento della idoneita' fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.
tolto: I medici di riparto i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualita' di impiegati. La designazione dei medici di riparto sara' fatta da una speciale Commissione, costituita con le norme stabilite dal regolamento. La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonche' dei consulenti e specialisti, sono disciplinati dal regolamento di cui al primo comma, che verra' approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni, udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e la Direzione generale della Sanita' pubblica.
tolto: Le concessioni delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio ai medici di riparto, ai consulenti agli specialisti e ai medici aiuti sia in attivita' di servizio che dispensati dal servizio saranno accordate nei limiti stabiliti dalle speciali disposizioni vigenti all'uopo e secondo le norme fissate dall'anzidetta regolamento.
tolto: E' data facolta' al direttore generale delle Ferrovie dello Stato di procedere, in caso di circostanze eccezionali, a nomine provvisorie di medici di riparto secondo le norme del regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art82 · fonte del testo