Art. 84
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[1]((Avranno diritto alla carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato i membri del Consiglio generale del traffico, e i membri delle Commissioni locali limitatamente alle linee comprese nei rispettivi gruppi di provincie di cui al secondo comma dell'articolo 61.
[2]I membri del Consiglio generale del traffico che non risiedono nella capitale del Regno hanno diritto inoltre a una diaria di L. 20, e i componenti le Commissioni locali, che non risiedono nella citta' sede della rispettiva Commissione, ad una diaria di L. 15)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 12 aprile 1923
