Art. 10 (Allegato n. 5)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Col pagamento e coi depositi di cui ai precedenti articoli 4, 7 e 9 il concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e la subconcessionaria Societa' italiana di ferrovie e tramvie s'intenderanno pienamente soddisfatti di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa potesse loro competere verso il Governo in dipendenza dell'atto di concessione suindicato e dell'avvenuto riscatto della linea, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definita e transatta con la presente convenzione nonche' rinunziato a qualsiasi altra forma o domanda d'indennizzo.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
