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Col pagamento e coi depositi di cui ai precedenti articoli 4, 7 e 9 il concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e la subconcessionaria Societa' italiana di ferrovie e tramvie s'intenderanno pienamente soddisfatti di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa potesse loro competere verso il Governo in dipendenza dell'atto di concessione suindicato e dell'avvenuto riscatto della linea, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definita e transatta con la presente convenzione nonche' rinunziato a qualsiasi altra forma o domanda d'indennizzo.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-5-art10 · fonte del testo