Art. 13 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto Federale dichiara fin d'ora di aderire. Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Venezia ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potra' superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto e' tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
