La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto Federale dichiara fin d'ora di aderire. Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Venezia ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potra' superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto e' tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Testo vigente dal 22 febbraio 1952

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  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
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  6. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  7. 30 dicembre 1950 — 22 febbraio 1952per un anno
  8. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  9. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  11. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  12. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. 27 parole tolte, 14 parole aggiunte.

La provvigione di cui tolto: al precedente art aggiunto: all'art. 11 e l'aggio che tolto: il Monte dei Paschi di Siena deve consentire, aggiunto: l'Istituto deve consentire a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollatiaggiunto: , nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tolto: tra aggiunto: fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente tolto: con la osservanzaaggiunto: , con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali tolto: il Monte dei Paschi aggiunto: l'Istituto Federale dichiara fin d'ora di aderire. Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di tolto: Siena ad emettere, aggiunto: Venezia ad emettere entro i primi tolto: cinque aggiunto: 5 giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertatoaggiunto: , che non potra' superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamenteaggiunto: , alla liquidazione definitiva in base ai documenti che tolto: il Monte dei Paschi aggiunto: l'Istituto e' tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art13 · fonte del testo