Il Banco di Santo Spirito assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.
Testo vigente dal 30 dicembre 1950
