Art. 5 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
L'Istituto Federale assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
