Art. 8 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
L'Istituto Federale si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 21 ed il 6 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle Casse di Risparmio federate, dai propri corrispondenti e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata. Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza. Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola Cassa di Risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
