L'Istituto Federale si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 21 ed il 6 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle Casse di Risparmio federate, dai propri corrispondenti e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata. Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza. Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola Cassa di Risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 22 febbraio 1952

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  8. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  9. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  11. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  12. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. 89 parole tolte, 26 parole aggiunte.

tolto: Il Monte dei Paschiaggiunto: L'Istituto Federale si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il tolto: 20 ed il 5 aggiunto: 21 ed il 6 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle tolto: proprie dipendenze e rappresentanze e aggiunto: Casse di Risparmio federate, dai propri corrispondenti aggiunto: e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata tolto: nei capoluoghi delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni. Per quanto riguarda, il versamento delle riscossioni effettuate presso le altre dipendenze i termini di cui sopra sono stabiliti rispettivamente nei giorni 23 ed 8 di ogni mese.aggiunto: . Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazionetolto: , mediante versamento del relativo importo presso la tolto: sezione aggiunto: Sezione di Tesoreria Provinciale di tolto: Siena o di Roma aggiunto: Venezia. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza. Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto tolto: il Monte dei Paschi di Siena aggiunto: l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli tolto: Affari di Firenze, due prospetti indicanti ciascuno aggiunto: affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti tolto: distintamente nei capoluoghi delle accennate province e nelle altre dipendenze rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola tolto: dipendenza aggiunto: Cassa di Risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valoriaggiunto: , con indicazione degli estremi delle quietanze di tolto: Tesoreria aggiunto: tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art8 · fonte del testo