Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono istituiti, distinti per settori produttivi a carattere nazionale, o per gruppi di produzione affini, Enti economici dell'agricoltura, in sostituzione dei Settori della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura nonche' di tali Consorzi e delle relative Sezioni provinciali, i quali sono soppressi.
[2]Gli Enti economici dell'agricoltura sono riuniti in un'Associazione nazionale, che sostituisce la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, la quale e' soppressa. A tale Associazione aderisce la Federazione italiana dei Consorzi agrari.
[3]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina le sfere di competenza dei singoli Enti economici e dell'Associazione, e d'intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, ne approva gli statuti e relative modificazioni, fissando la data in cui gli Enti soppressi devono cessare di funzionare e dalla quale i diritti e le obbligazioni ad essi spettanti devono trasferirsi agli Enti di nuova istituzione.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
