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Gli Enti economici dell'agricoltura, nell'ambito del rispettivo settore produttivo, hanno le seguenti attribuzioni:

  • a)concorrono a promuovere studi e ricerche sperimentali utili al progresso agricolo, in collaborazione e d'intesa con gli Istituti di ricerche, di sperimentazione e di propaganda dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • b)promuovono e disciplinano iniziative dei produttori, per l'uso in comune di attrezzature per la lavorazione dei terreni, per la difesa fitosanitaria, nonche' per gli impianti occorrenti alla raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti, non soggetti ad ammasso obbligatorio;
  • e)promuovono ogni altra iniziativa diretta alla migliore organizzazione ed al progresso dei rami di produzione affidati a ciascun Ente economico.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art10 · fonte del testo