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[1]Gli Enti economici dell'agricoltura hanno facolta' di imporre contributi generali e speciali, a carico delle categorie di produttori interessati ai rispettivi rami di produzione, per i titoli, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con decreti Reali emanati su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste d'intesa con quello per le finanze.

[2]I contributi previsti nel precedente comma sono determinati per ruoli comunali affidati agli esattori delle imposte dirette. La riscossione avviene con la procedura speciale privilegiata prevista per le imposte dirette.

[3]I contributi possono riferirsi a tutti gli appartenenti ad un settore produttivo (ruoli generali), ovvero a determinati gruppi di produttori, quando si tratti di contributi imposti a titolo particolare (ruoli speciali).

[4]I ruoli sono resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente.

[5]I proventi dei contributi dei ruoli di ciascuna provincia devono essere dagli Enti economici assennati, di norma, all'attivita' da svolgere nell'ambito della provincia stessa.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 18 luglio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art13 · fonte del testo