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[1]Gli Enti economici dell'agricoltura hanno facolta' di imporre contributi generali e speciali, a carico delle categorie di produttori interessati ai rispettivi rami di produzione, per i titoli, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con decreti Reali emanati su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste d'intesa con quello per le finanze.

[2]I contributi previsti nel precedente comma sono determinati per ruoli comunali affidati agli esattori delle imposte dirette. La riscossione avviene con la procedura speciale privilegiata prevista per le imposte dirette.

[3]I contributi possono riferirsi a tutti gli appartenenti ad un settore produttivo (ruoli generali), ovvero a determinati gruppi di produttori, quando si tratti di contributi imposti a titolo particolare (ruoli speciali).

[4]I ruoli sono resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente.

[5]I proventi dei contributi dei ruoli di ciascuna provincia devono essere dagli Enti economici assennati, di norma, all'attivita' da svolgere nell'ambito della provincia stessa. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonche' quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987".

Testo in vigore dal 18 luglio 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 18 luglio 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonche' quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art13 · fonte del testo