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[1]Sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
- a)gli atti che impegnino gli Enti economici e la loro Associazione oltre i limiti che saranno stabiliti negli statuti;
- b)gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione di oneri reali immobiliari;
- c)le nomine dei direttori dell'Associazione e degli Enti economici.
[2]Il ruolo organico e le disposizioni relative all'assunzione e al trattamento giuridico ed economico di tutto il personale sono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero delle finanze con apposito regolamento.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
