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[1]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di controllo sull'attivita' degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, ha facolta':
- a)di disporre ispezioni sul loro funzionamento;
- b)di annullarne, in ogni tempo, gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e agli statuti;
- c)di sospendere dalle proprie funzioni gli amministratori ordinari e di affidare temporaneamente la gestione degli Enti a commissari straordinari.
[2]Il Collegio dei sindaci continua ad esercitare le proprie funzioni anche durante la gestione commissariale.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
