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Gli Enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione sono persone giuridiche pubbliche e, nella sfera della rispettiva competenza, hanno la tutela degli interessi della produzione agricola, unitariamente considerata. Restano ferme le attribuzioni delle Associazioni sindacali, previste dalla legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
