Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il patrimonio della Federazione italiana dei Consorzi agrari e' costituito:
tolto: a) delle quote di partecipazione provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti alle persone fisiche e giuridiche associate alla cessata societa' Federazione italiana Consorzi agrari;
tolto: b) delle quote di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali federati;
tolto: c) delle quote di partecipazione degli Enti economici dell'agricoltura;
tolto: d) delle quote di partecipazione di altre persone giuridiche, le quali esercitino in tutto il territorio nazionale un'attivita' agricola, ovvero un'attivita' creditizia a favore della agricoltura;
tolto: e) di ogni altra attivita' patrimoniale che, comunque, pervenga all'Ente;
tolto: f) del fondo di riserva.
tolto: Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso l'Ente.
tolto: La Federazione deva effettuare immediatamente il rimborso al valore nominale delle quote di cui alla lettera a), di spettanza di persone fisiche.
tolto: L'accettazione di nuove quote di partecipazione di cui alla lettera d) e' soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art23 · fonte del testo