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[1]Il patrimonio della Federazione italiana dei Consorzi agrari e' costituito:
- a)delle quote di partecipazione provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti alle persone fisiche e giuridiche associate alla cessata societa' Federazione italiana Consorzi agrari;
- b)delle quote di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali federati;
- c)delle quote di partecipazione degli Enti economici dell'agricoltura;
- d)delle quote di partecipazione di altre persone giuridiche, le quali esercitino in tutto il territorio nazionale un'attivita' agricola, ovvero un'attivita' creditizia a favore della agricoltura;
- e)di ogni altra attivita' patrimoniale che, comunque, pervenga all'Ente;
- f)del fondo di riserva.
[2]Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso l'Ente.
[3]La Federazione deva effettuare immediatamente il rimborso al valore nominale delle quote di cui alla lettera a), di spettanza di persone fisiche.
[4]L'accettazione di nuove quote di partecipazione di cui alla lettera d) e' soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
