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[1]Il patrimonio della Federazione italiana dei Consorzi agrari e' costituito:

  • a)delle quote di partecipazione provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti alle persone fisiche e giuridiche associate alla cessata societa' Federazione italiana Consorzi agrari;
  • b)delle quote di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali federati;
  • c)delle quote di partecipazione degli Enti economici dell'agricoltura;
  • d)delle quote di partecipazione di altre persone giuridiche, le quali esercitino in tutto il territorio nazionale un'attivita' agricola, ovvero un'attivita' creditizia a favore della agricoltura;
  • e)di ogni altra attivita' patrimoniale che, comunque, pervenga all'Ente;
  • f)del fondo di riserva.

[2]Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso l'Ente.

[3]La Federazione deva effettuare immediatamente il rimborso al valore nominale delle quote di cui alla lettera a), di spettanza di persone fisiche.

[4]L'accettazione di nuove quote di partecipazione di cui alla lettera d) e' soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art23 · fonte del testo