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[1]Il patrimonio della Federazione italiana dei Consorzi agrari e' costituito:
- a)delle quote di partecipazione provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti alle persone fisiche e giuridiche associate alla cessata societa' Federazione italiana Consorzi agrari;
- b)delle quote di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali federati;
- c)delle quote di partecipazione degli Enti economici dell'agricoltura;
- d)delle quote di partecipazione di altre persone giuridiche, le quali esercitino in tutto il territorio nazionale un'attivita' agricola, ovvero un'attivita' creditizia a favore della agricoltura;
- e)di ogni altra attivita' patrimoniale che, comunque, pervenga all'Ente;
- f)del fondo di riserva.
[2]Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso l'Ente.
[3]La Federazione deva effettuare immediatamente il rimborso al valore nominale delle quote di cui alla lettera a), di spettanza di persone fisiche.
[4]L'accettazione di nuove quote di partecipazione di cui alla lettera d) e' soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948
