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[1]Ciascuna delle quote di partecipazione al patrimonio della Federazione ha un valore non inferiore a lire Le quote di partecipazione al patrimonio della Federazione, previste dalla lettera a) del precedente articolo, sono ragguagliate al valore stabilito per tutte le altre. Qualora il valore complessivo delle quote possedute dal singolo partecipante non raggiunga la misura minima prescritta, dovra' essere effettuato il versamento della differenza.
[2]Per la destinazione degli utili di gestione si applicano le norme del precedente art. 21.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948
