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[1]Ciascuna delle quote di partecipazione al patrimonio della Federazione ha un valore non inferiore a lire Le quote di partecipazione al patrimonio della Federazione, previste dalla lettera a) del precedente articolo, sono ragguagliate al valore stabilito per tutte le altre. Qualora il valore complessivo delle quote possedute dal singolo partecipante non raggiunga la misura minima prescritta, dovra' essere effettuato il versamento della differenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
