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[1]Ciascun Ente economico ha un presidente coadiuvato da un vice presidente entrambi nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

[2]Il presidente e' assistito da un Consiglio di amministrazione da lui presieduto e del quale fanno parte, oltre il vice presidente, un delegato del Partito Nazionale Fascista, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero delle corporazioni, due della Confederazione fascista degli agricoltori, due della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno della Federazione italiana dei Consorzi agrari, uno dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

[3]Le nomine di cui ai precedenti comma sono disposte previa consultazione del Partito Nazionale Fascista, a' termini della legge 29 novembre 1911-XX, n. 1407.

[4]Il presidente e il vice presidente dell'Associazione nazionale, di cui al successivo articolo, fanno parte di diritto del Consiglio di ciascun Ente economico.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art4 · fonte del testo