Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 11 — Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare

((L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio ed e' parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive)). I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

Testo vigente dal 30 marzo 1978

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1978

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 30 marzo 1978. 12 parole aggiunte.

L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio aggiunto: ed e' parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art11 · fonte del testo