Art. 11 — Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare
((L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio ed e' parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive)). I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Testo vigente dal 30 marzo 1978
