Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 12 — Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

  • a)i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • b)gli appartenenti ((...)) a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio;
  • c)i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Testo vigente dal 9 ottobre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 9 ottobre 2010. 6 parole tolte.

b) gli appartenenti tolto: alle forze armate dello Stato edaggiunto: ... a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art12 · fonte del testo