Art. 15 — Accertamenti della Commissione comunale
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Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non piu' tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente. Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni. Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento nella cui circoscrizione il Comune e' compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.
Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998
