Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 15 — Accertamenti della Commissione comunale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non piu' tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente. Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni. Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al ((presidente del tribunale)) del mandamento nella cui circoscrizione il Comune e' compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

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Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998. 1 parola tolta, 3 parole aggiunte.

… la iscrizione, operando le necessarie modificazioni. Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al tolto: pretore aggiunto: presidente del tribunale del mandamento nella cui circoscrizione il Comune e' compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art15 · fonte del testo