Art. 15 — Accertamenti della Commissione comunale
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Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non piu' tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente. Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni. Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al ((presidente del tribunale)) del mandamento nella cui circoscrizione il Comune e' compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
13Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998
