Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 19 — Pubblicazione degli albi e reclami

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Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto. Nel termine di cui al 20 comma dell'art. 17, ogni cittadino di eta' maggiore puo' ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della pretura, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art19 · fonte del testo