Art. 19 — Pubblicazione degli albi e reclami
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Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto. Nel termine di cui al 20 comma dell'art. 17, ogni cittadino di eta' maggiore puo' ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della ((tribunale)), dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
13Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998
