Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 52 — Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge

Quando per effetto della presente legge vi e' mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione e' fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione e' fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art52 · fonte del testo