Art. 52 — Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
Quando per effetto della presente legge vi e' mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione e' fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione e' fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.
Testo vigente dal 7 maggio 1951
