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I posti recati dall'articolo 3 in aumento delle dotazioni organiche dei gradi di maresciallo sono destinati all'assorbimento dei soprannumeri esistenti in detti gradi alla data del 1 luglio 1970. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono considerati posti in aumento quelli risultanti dal raffronto dell'organico di cui all'articolo 3 della presente legge con quello in vigore al 30 giugno 1970, nella ripartizione disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, con la riunione in un unico contingente dei posti previsti per i ruoli servizi, specialisti e assistenti tecnici. I soprannumeri nel grado di maresciallo di seconda classe che non fosse possibile assorbire in base al precedente comma primo sono eliminati effettuando altrettanto promozioni in soprannumero al grado di maresciallo di prima classe. Tali promozioni si conferiscono per meta' nel primo anno di applicazione della legge e, per l'altra meta', nell'anno successivo. In corrispondenza dei soprannumeri esistenti nel grado di maresciallo di prima classe, anche per effetto delle promozioni di cui al precedente terzo comma, sono lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente. All'assorbimento di tali soprannumeri si provvede con il 20 per cento di tutte le vacanze che, annualmente, per qualsiasi causa si verificano nel grado di maresciallo di prima classe. L'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' abrogato.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 10 luglio 1976
