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I posti recati dall'articolo 3 in aumento delle dotazioni organiche dei gradi di maresciallo sono destinati all'assorbimento dei soprannumeri esistenti in detti gradi alla data del 1 luglio 1970. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono considerati posti in aumento quelli risultanti dal raffronto dell'organico di cui all'articolo 3 della presente legge con quello in vigore al 30 giugno 1970, nella ripartizione disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, con la riunione in un unico contingente dei posti previsti per i ruoli servizi, specialisti e assistenti tecnici. I soprannumeri nel grado di maresciallo di seconda classe che non fosse possibile assorbire in base al precedente comma primo sono eliminati effettuando altrettanto promozioni in soprannumero al grado di maresciallo di prima classe. Tali promozioni si conferiscono per meta' nel primo anno di applicazione della legge e, per l'altra meta', nell'anno successivo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1977, N. 9)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1977, N. 9)). L'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' abrogato.

Testo in vigore dal 10 luglio 1976 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1970 al 10 luglio 1976. 63 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… meta' nel primo anno di applicazione della legge e, per l'altra meta', nell'anno successivo. tolto: In corrispondenza dei soprannumeri esistenti nel grado di maresciallo di prima classe, anche per effetto delle promozioni di cui al precedente terzo comma, sono lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente. All'assorbimento di tali soprannumeri si provvede con il 20 per cento di tutte le vacanze che, annualmente, per qualsiasi causa si verificano nel grado di maresciallo di prima classe aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1977, N. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1977, N. 9. L'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' abrogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;363~art5 · fonte del testo