Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni

Art. 5 — Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1962 al 13 agosto 1977. Leggi il testo vigente →

Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)eta' non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di eta';
  • b)buona condotta;
  • c)idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
  • d)diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Il candidato e' tenuto a presentare anche i seguenti documenti:
  • 1)certificato generale del casellario giudiziario;
  • 2)certificati dei carichi pendenti. Il Ministro per la grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 13 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494~art5 · fonte su Normattiva