Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni
Art. 5 — Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione
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Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
- a)eta' non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di eta';
- b)buona condotta;
- c)idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
- d)diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Il candidato e' tenuto a presentare anche i seguenti documenti:
- 1)certificato generale del casellario giudiziario;
- 2)certificati dei carichi pendenti. Il Ministro per la grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 13 agosto 1977
