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Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 30° anno di eta', abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano in possesso di uno dei titoli appresso indicati: diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo del genio navale; diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio-tecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali; diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1957, n. 227
1La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".
Testo in vigore dal 11 maggio 1957 al 4 agosto 1961
