Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1961 al 30 dicembre 1975. Leggi il testo vigente →

((Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 33° anno di eta', abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al Corpo militare nel cui ruoli aspirano ad essere immessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1957, n. 227

1

La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".

Testo in vigore dal 4 agosto 1961 al 30 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1961

Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1957 al 4 agosto 1961. 129 parole tolte, 45 parole aggiunte.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali tolto: di carriera aggiunto: in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il tolto: 30° aggiunto: 33° anno di eta', abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale tolto: di carriera aggiunto: in servizio permanente con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano tolto: in possesso di uno dei titoli appresso indicati: diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo del genio navale; diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio-tecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali; diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto aggiunto: muniti del titolo di studio atto a dare accesso al Corpo militare nel cui ruoli aspirano ad essere immessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art4 · fonte del testo