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((Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di eta', abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a "nella media" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al corpo militare nei cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1957, n. 227
1La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010
