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((Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di eta', abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a "nella media" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al corpo militare nei cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1957, n. 227

1

La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1961 al 30 dicembre 1975. 27 parole tolte, 16 parole aggiunte.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina tolto: o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il tolto: 33° aggiunto: trentatreesimo anno di eta', abbiano tolto: prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a "molto buono aggiunto: riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a "nella media" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al tolto: Corpo militare nel cui ruoli aggiunto: corpo militare nei cui ruolo aspirano ad essere tolto: immessi aggiunto: ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art4 · fonte del testo