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((Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le societa' "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori "E"(medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978. Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. A decorrere dal 1 gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere previa convenzione alla societa' per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni)).
Testo in vigore dal 1 marzo 1978 al 1 marzo 2009
