Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1975 al 1 marzo 1978. Leggi il testo vigente →
Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le societa' "Linee marittime dell'Adriatico" e "Alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei settori "E" (Medio Adriatico) ed "F" (Alto Adriatico) cesseranno di avere efficacia con decorrenza 31 dicembre 1977, analogamente a quanto stabilito dalla legge 20 dicembre 1974, n. 684, per i servizi passeggeri internazionali. Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1977 nonche' lo stralcio della stessa al termine di tale periodo, verranno applicate per quanto possibile le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. A decorrere dal 1 gennaio 1978, per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico e per realizzare i collegamenti fra le isole Tremiti e la costa occidentale e con la costa orientale dell'Adriatico, i relativi servizi sono affidati, rispettivamente, alle societa' del gruppo Finmare "Lloyd Triestino" e "Adriatica" ai sensi degli articoli 4 e 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
Testo in vigore dal 9 giugno 1975 al 1 marzo 1978
