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I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, sono, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno dispari successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, raddoppiati, ad eccezione dei diritto o supplettivo dovuto dagli utenti di strumenti fissi, che e' aumentato solo del 50 per cento.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1983, n. 730

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1985

La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art.6) che " A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono raddoppiati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600."

Testo in vigore dal 29 dicembre 1983 al 29 giugno 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1983

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 29 dicembre 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1983, n. 730

    La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art.6) che " A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono raddoppiati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;600~art7 · fonte del testo