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Ogni triennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza. I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti allo esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale. Copia del bilancio tecnico e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1962 al 25 agosto 1967

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