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L'istituto concede, inoltre, borse o premi di studio a studenti e laureati italiani e stranieri secondo la disciplina che, anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto, sara' stabilita dallo statuto di cui al successivo articolo 13. Il comitato direttivo, sentito il consiglio di amministrazione, potra' perseguire i fini dell'Istituto anche mediante l'istituzione di altri corsi di insegnamento oltre a quelli di cui all'articolo 9. La spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi e' a carico del bilancio dell'Istituto.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 11 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;257~art12 · fonte del testo