[1]La scuola tecnica, la scuola professionale femminile, la scuola di magistero professionale per la donna, il corso superiore dell'istituto tecnico, in relazione alle particolari esigenze della vita economica locale o nazionale, possono avere indirizzi specializzati, oltre quelli indicati per la scuola tecnica e l'istituto tecnico negli artcoli 6 e 9, sempre che enti e privati sovventori s'impegnino a sostenere la relativa maggiore spesa o questa possa essere sostenuta dal bilancio della scuola.

[2]In aggiunta agli insegnamenti propri di ciascun tipo di scuola ed istituto e relativo indirizzo, possono essere istituiti insegnamenti specializzati (obbligatori o facoltativi) di durata anche inferiore a quella dell'anno scolastico, purche' ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

[3]La specializzazione e gli insegnamenti specializzati devono essere soppressi quando non risultino piu' rispondenti alle esigenze per le quali furono istituiti o quando vengano meno i corrispondenti contributi degli enti e dei privati e non possa provvedersi alla relativa spesa sul bilancio della scuola.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art16 · fonte del testo