[1]La durata dell'insegnamento nelle scuole tecniche e' di due o tre anni, secondo le particolari esigenze dell'attivita' cui la scuola e' indirizzata.

[2]Nelle scuole professionali femminili e' di tre anni.

[3]Nelle scuole di magistero professionale per la donna e' di due anni.

[4]Negli istituti tecnici e' di otto anni, suddivisi in due corsi quadriennali, uno inferiore e uno superiore.

[5]I due corsi di istituto tecnico costituiscono un tutto unico ed inscindibile.

[6]La durata dei corsi per maestranze e' determinata, caso per caso, in rapporto alle esigenze delle attivita' cui il corso e' indirizzato, col decreto che ne autorizza l'istituzione.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art5 · fonte del testo